Modificate le disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario

21 maggio 2009

Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 125 del 21.5.2009, è stato pubblicato il regolamento (CE) n. 414/2009 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 (DAC).

Tale regolamento introduce/modifica:

- il documento d’accompagnamento transito/sicurezza (DATS), documento stampato dal sistema informatico per accompagnare le merci basato sui dati della dichiarazione di transito e della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita;

- l’elenco di articoli transito/sicurezza (EATS), che completa se necessario il DAT;

- il documento di accompagnamento delle esportazioni (DAE), che include anch’esso i dati sicurezza;

- l’elenco di articoli per l’esportazione (EAE), da utilizzare nel caso in cui la spedizione destinata all’esportazione consta di più di un articolo;

- il documento di sicurezza (DS), su supporto cartaceo, che è utilizzato nel caso in cui il sistema informatico dell’autorità doganale o dell’operatore economico non funziona nel caso di utilizzo della dichiarazione sommaria di entrata, della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione sommaria di uscita;

- l’elenco degli articoli sicurezza (EAS);

- il DAU esportazione/sicurezza (DES), che deve essere utilizzato unicamente se il sistema informatico delle autorità doganali o della persona che presenta la dichiarazione non funziona. Il DAE contiene sia la dichiarazione di esportazione, sia i dati della dichiarazione sommaria di uscita;

- l’elenco degli articoli DAU esportazione/sicurezza (EADES).

Le disposizioni del regolamento (CE) n. 414/2009 entrano in vigore e sono applicabili a partire dal 1° luglio 2009.


La Commissione europea sospende il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese

15 maggio 2009

La Commissione europea, con l’adozione della decisione del 14 maggio 2009 (2009/383/CE), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 120 del 15.5.2009, ha sospeso per un periodo di nove mesi il dazio antidumping definitivo, istituito mediante il regolamento (CE) n. 1683/2004, sulle importazioni di glifosato di cui ai codici NC ex 2931 00 95 (codice TARIC 2931 00 95 82) ed ex 3808 93 27 (codice TARIC 3808 93 27 19) originario della Repubblica popolare cinese — dazio esteso alle importazioni di glifosato spedito dalla Malaysia (indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario di questo paese o meno) (codici TARIC 2931 00 95 81 e 3808 93 27 11), fatta eccezione per quello prodotto dalla Crop protection (M) Sdn. Bhd., Lot 746, Jalan Haji Sirat 4 ½ Miles, off Jalan Kapar, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia (codice addizionale TARIC A 309) ed esteso alle importazioni di glifosato spedito da Taiwan (indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario di questo paese o meno) (codici TARIC 2931 00 95 81 e 3808 93 27 11), fatta eccezione per quello prodotto dalla Sinon Corporation, No. 23, Sec. 1, Mei Chuan W. Rd, Taichung, Taiwan (codice addizionale TARIC A 310).

La sospensione in questione è applicabile a partire dal 16 maggio 2009.

Decisione 2009/383/CE


Istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili originari della Repubblica popolare cinese

14 maggio 2009

Il Consiglio, con l’adozione del regolamento (CE) n. 393/2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 119 del 14.5.2009, ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di candele, ceri e articoli simili, diversi dai lumini cimiteriali e dalle altre candele da esterno, che rientrano nei codici NC ex 3406 00 11, ex 3406 00 19 ed ex 3406 00 90 (codici TARIC 3406 00 11 90, 3406 00 19 90 e 3406 00 90 90), originari della Repubblica popolare cinese.

Per «lumini cimiteriali e altre candele da esterno» si intendono le candele, i ceri e gli articoli simili, che presentano una o più delle seguenti caratteristiche:

a) il loro combustibile contiene più di 500 ppm di toluene;

b) il loro combustibile contiene più di 100 ppm di benzene;

c) sono muniti di uno stoppino del diametro di almeno 5 mm;

d) sono confezionati singolarmente in contenitori di plastica con pareti verticali alte almeno 5 cm.

Reg. (CE) n. 393/2009


Il Consiglio istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese

14 maggio 2009

Con l’adozione del  regolamento (CE) n. 383/2009, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle  importazioni di fili non rivestiti di acciai non legati, fili zincati di acciai non legati e trefoli di acciai non legati (anch rivestiti) da non più di 18 fili, contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio, di sezione trasversale massima superiore a  mm classificabili ai codici NC ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 ed ex 7312 10 69 (codici TARI 7217 10 90 10, 7217 20 90 10, 7312 10 61 11, 7312 10 61 91, 7312 10 65 11, 7312 10 65 91, 7312 10 69 11 e 7312 10 6 91), originari della Repubblica popolare cinese.

Reg. (CE) n. 383/2009


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